Art. 31.
(Organizzazioni di produttori biologici e sviluppo delle filiere biologiche).

      1. Si intende per «organizzazione di produttori biologici», ogni persona giuridica:

          a) costituita per iniziativa di produttori dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge;

          b) che ha in particolare lo scopo di svolgere le seguenti attività nei confronti dei suoi soci:

              1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

              2) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della loro produzione;

              3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

 

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              4) promuovere, in coerenza con gli obiettivi fissati all'articolo 3, pratiche colturali, tecniche di produzione e tecniche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e favorire la biodiversità.

      2. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del comma 3 devono avere la possibilità di comminare ai loro soci adeguate sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, riconosce le organizzazioni di produttori biologici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e che corrispondono altresì ai requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005.
      4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori biologici devono, tra l'altro, comprovare:

          a) che hanno un numero minimo di soci pari a cinquanta. Le regioni e le province autonome, sentiti i comitati di cui agli articoli 29 e 30, possono stabilire un numero diverso di soci;

          b) che realizzano un volume minimo di produzione commercializzabile calcolata con riferimento esclusivo ai prodotti biologici certificati;

          c) che offrono sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficacia della loro attività;

          d) che mettono effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter realizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

      5. Alle organizzazioni di produttori biologici si applicano le norme di cui agli articoli da 4 a 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

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